Sancito il diritto del ricorrente, ammesso “con riserva”, a partecipare alle convocazioni per l’immissione in ruolo dalle graduatorie di merito del concorso, bandito con DDG. 85/2018 – Regione Campania.

TRIBUNALE DI NAPOLI, MAGISTRATURA DEL LAVORO

STUDIO LEGALE ESPOSITO SANTONICOLA

Con ricorso urgente, depositato nell’estate 2020, l’interessato, diplomato AFAM “abilitato all’insegnamento” (in ragione di pronuncia giudiziaria cautelare) – avendo partecipato al concorso D.D.G. Miur n. 85 del 01.02.2018, Regione Campania – domandava, alla Magistratura territorialmente competente, il riconoscimento del diritto alle convocazioni per l’immissione in ruolo dalle graduatorie di merito.

MOTIVO DELLA CONTESA

Il ricorrente, inserito “con riserva” nelle graduatorie di merito concorsuali – in virtù dell’“abilitazione A.F.A.M” riconosciuta con provvedimento giudiziario cautelare – lamentava che, con nota m_pi.AOOUSPNA.REGISTROUFFICIALE.U.0010355.110010355.11-10- 2018 U.S.R. CAMPANIA, erano state sospese le operazioni di convocazione dei candidati ammessi con riserva, in forza di provvedimenti giurisdizionali.

In definitiva, secondo il discutibile orientamento dell’Ufficio Scolastico Regionale Campano, non erano da subito convocabili i candidati ammessi al concorso semplificato con riserva, nemmeno prevedendosi la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato, apponendosi clausola risolutiva.

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A seguito di recente udienza, ascoltato il procuratore di parte ricorrente – causa patrocinata dallo studio EspositoSantonicola – ha ritenuta, il giudicante, meritevole di accoglimento la domanda.

ESTRATTI DELLA PRONUNCIA CAUTELARE “CONSIDERATI ESSENZIALI” – RESA DAL GIUDICE DEL LAVORO, DR. SSA CLARA RUGGIERO.

In via preliminare va respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione posto che, essendo pacifico nella specie che il ricorrente sia risultato vincitore di concorso, si controverte del diritto soggettivo all’ immissione in ruolo e, pertanto, la giurisdizione è del giudice ordinario.

Nel merito, il ricorrente è stato sospeso dalle operazioni di immissione in ruolo, pur essendo stato inserito nelle graduatorie di merito ed essendo risultato vincitore di concorso per il reclutamento a tempo indeterminato del personale nella scuola secondaria, sul presupposto che i provvedimenti giurisdizionali presentati afferissero all’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’Istituto, ma non ammettessero alla partecipazione al concorso… 

Deve, tuttavia, osservarsi, in primo luogo, che, lo stesso art. 3, comma 1, del DDG Miur n. 85 del 01.02.2018 – recante requisiti di ammissione al concorso in esame – dispone che, ai sensi dell’art 17, comma 3 del Decreto Legislativo, sono ammessi alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso del titolo di abilitazione in una o più classi della scuola secondaria di primo o di secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione e, al comma 5, prevede che qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari definitivi.

Nel caso di specie….il diritto del….è stato riconosciuto con ordinanza emessada altro Magistrato del Tribunale di nei seguenti termini: accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le rispettive classi di concorso; e, per l’ effetto, condanna la Pubblica Amministrazione convenuta ad inserire i predetti ricorrenti nelle suddette graduatorie; detto provvedimento, pur emesso in sede cautelare, non risulta riformato da altri provvedimenti successivi di segno contrario…Il contenuto del suddetto provvedimento giudiziale, ricognitivo del diritto oggi azionato in questa sede, non può essere oggetto di rivalutazione…

Sussiste altresì il periculum in mora. Ed invero, deve rilevarsi che…la mancanza di pronuncia, in tempi ristretti, sul diritto del ricorrente comporterebbe la sua esclusione dalle convocazioni per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato, nonostante la vincita concorsuale Va pertanto accolto il ricorso, con disapplicazione della nota impugnata in questa sede e va ordinato, all’Amministrazione convenuta, di adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la partecipazione dell’istante alle convocazioni per l’immissione in ruolo a tempo indeterminato…”Per accedere alle specifiche info sul RICORSO GDL “AFAM (ABILITATI GIUDICE DEL LAVORO CON SENTENZA O PROVVEDIMENTO CAUTELARE), RECUPERO RUOLO FIT 2018-REINSERIMENTO NELLE GRADUATORIE DI MERITO CONCORSUALI”, s’inoltri unico WhatsApp scritto (no messaggi spezzettati in più giornate, altrimenti il sistema vi colloca in coda), o vocale di 1 minuto, al numero 366 18 28 489 (no telefonate).