DIPLOMA I.S.E.F. +24 C.F.U. E ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO (CLASSI DI CONCORSO A048 –A049). 

ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL’ULTIMO ACCOGLIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TERMINI IMERESE (SICILIA) – STUDIO LEGALE ESPOSITOSANTONICOLA

La più recente pronuncia giudiziaria favorevole siciliana, maturata dai legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola, è figlia di un ricorso urgente, nelle forme dell’articolo 700 c.p.c.. 

Parliamo di ordinanza, resa dal Giudice del lavoro di Termini Imerese dott.ssa Teresa Ciccarello, in merito al valore abilitante del titolo accademico ISEF, congiunto al possesso dei 24 crediti formativi.

Si riportano taluni estratti della decisione (quelli ritenuti maggiormente rilevanti).

Avendo la controparte ministeriale sollevata l’eccezione del difetto di giurisdizione, ritenendo, in sostanza, la questione di competenza del T.A.R., ecco, sul punto, la replica del Giudicante:

“La domanda della ricorrente non ha ad oggetto l’annullamento di un atto amministrativo regolamentare o generale, ma…l’accertamento del diritto all’inserimento in graduatoria…Pertanto si verte in materia di diritti soggettivi…non può revocarsi in dubbio che venga in rilievo la giurisdizione del giudice ordinario…”.

Passando al merito, per il Magistrato siciliano la domanda giudiziaria merita accoglimento. 

In particolare “deve, anzitutto, ricordarsi come, ai fini della concessione dei provvedimenti di urgenza più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, sia necessario verificare la ricorrenza del fumus boni iuris, ossia della probabile esistenza del diritto fatto valere e del periculum in mora, cioè della sussistenza di un danno imminente ed irreparabile, suscettibile di verificarsi nelle more del futuro (eventuale) giudizio di merito”.

Ebbene, nel caso di specie, sussistono entrambi i presupposti anzidetti…Dalla lettura coordinata delle disposizioni normative (art. 1 comma 110 della l. n. 107/15 e art. 5 del d.lgs. 59/2017, come modificato dalla l. 30 dicembre 2018, n. 145) “si ricava che, al fine di accedere alle procedure concorsuali per l’insegnamento, sia necessario il possesso congiunto della laurea o di un diploma…e dei 24 crediti e che il possesso congiunto di questi ultimi due titoli sia equiparato all’abilitazione”. Questo il punto di vista del Giudicante, che ha aggiunto:

“…non colgono nel segno le difese spiegate da parte resistente, secondo cui il periculum non sarebbe sussistente in quanto il ricorrente avrebbe avuto sempre incarichi, trattandosi di incarichi, per stessa ammissione dell’amministrazione, diversi, con minore durata e con conseguente pregiudizio per l’esperienza professionale del ricorrente…”.

In virtù dei difformi orientamenti giudiziari, costantemente monitorati sulla “VERTENZA RELATIVA AL VALORE ABILITANTE DEI 24 CFU/CFA”, le nuove tipologie di ricorso (individuale/semicollettivo) saranno concordate “caso per caso”, previa analisi dei titoli e servizi posseduti.  Si clicchi sotto per accedere alle istruzioni operative:

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