Il Consiglio di Stato, Roma, Sez. VI, in data 30.06.2020, con la sentenza n. 4167/20 – seppure nell’ambito di contenzioso che domandava l’accesso ai concorsi, ex art. 1 co. 110 della L. n. 107/2015 (c.d. buona scuola), a beneficio dei “non abilitati – ha statuito (estratto pronuncia ritenuto essenziale): “Ed è appena il caso di ricordare che l’avere svolto attività didattica presso le scuole statali per oltre tre anni, è considerato titolo equiparabile alla abilitazione, secondo i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, nelle cause riunite C‑22/13, da C‑61/13 a C‑63/13 e C‑418/13 (cd. Sentenza Mascolo) …Del resto, un’identica equiparazione tra lo svolgimento di almeno tre annualità di servizio ed il titolo abilitativo è contenuta nell’art. 1, quinto comma, lett. a) del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con legge 20 dicembre 2019, n. 159, ai fini dell’indizione di una procedura straordinaria finalizzata alla stabilizzazione…”.

Tra l’altro, il G.D.L. di Monza, dott.ssa Sommariva, seppure in riferimento ad un ricorso urgente relativo al ritenuto valore abilitante dei 24 C.F.U., patrocinato dallo Studio EspositoSantonicola, con ordinanza, ha argomentato (estratto pronuncia): “Ciò che vale, ai fini dell’inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio, cfr. Direttive Comunitarie 2005/36/CE, 2013/55/UE, recepite con D.lgs. n. 206 del 2007, in virtù delle quali l’accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa”. E ancora (altro estratto) “le procedure di abilitazione sono, in realtà, mere procedure amministrative di reclutamento e non titoli per lo svolgimento per la partecipazione o titoli che consentono l’accesso ai concorsi….”.

Da ultimo, il Giudice del Lavoro di Siena, dott. Cammarosano, con recentissima ordinanza resa a seguito di ricorso ex art. 700 C.P.C., ha precisato (estratto pronuncia riferito al contenzioso, patrocinato dallo studio legale EspositoSantonicola, sul ritenuto valore abilitante dei 24 CFU/CFA): “Dubbia è, infine, la tenuta stessa del concetto di abilitazione, alla luce delle fonti euro unitarieAl sistema sovranazionale appare essenzialmente estraneo il concetto di abilitazione professionale, ulteriore rispetto al titolo idoneo all’esercizio della professione regolamentata, ovvero della qualifica professionale, e certamente il docente interessato è in possesso del titolo di studio, unitamente al percorso formativo universitario appositamente istituito, che lo rende idoneo per lo stesso ordinamento nazionale all’insegnamento, senza limitazioni, sulla base dei più riferimenti normativi anche primari trascorsi sin qui in rassegna”.

A questo punto, i legali Aldo Esposito e Ciro Santonicola ritengono giuridicamente possibile attuare una strategia –per i docenti della scuola secondaria, con reiterato servizio statale, finalizzata a “ritornare in Consiglio di Stato, laddove necessario”, sottoponendo il seguente quesito: “se l’aver svolto l’attività didattica, presso le scuole statali, per oltre tre anni, è stato considerato, dal C.D.S., titolo equiparabile all’abilitazione, per qual ragione i docenti con tre e più anni di servizio statale non dovrebbero accedere alle future graduatorie degli abilitati?

Di seguito il link per scaricare le istruzioni operative del NUOVO RICORSO AMMINISTRATIVO “ABILITAZIONE 180X3” – RINNOVATA TUTELA GIUDIZIARIA, PROPOSTA DAI LEGALI ESPOSITOSANTONICOLA, PER I DOCENTI “180 PER 3” – CON SERVIZIO STATALE, ALMENO TRIENNALE, SU MATERIA O SOSTEGNO, SU CLASSI, ANCHE DIVERSE, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO.

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