dopo la sentenza della consulta

Legge elettorale, i due diversi «Consultellum» in vigore alla Camera e al Senato

di Andrea Gagliardi

(ANSA)

2' di lettura

La sentenza della Corte Costituzionale offre un sistema elettorale per la Camera immediatamente applicabile (non poteva che essere così), ma che diverge in più punti da quello del Senato. Quest’ultimo è quello uscito dalla precedente sentenza della Consulta (n 1 del 2014), chiamato Consultellum proprio perché scritto dai giudici costituzionali. Quella sentenza, emessa a fine 2013, dichiarò illegittimi alcuni punti del “Porcellum” lasciandone in vita altri. Il Parlamento ha poi approvato nel maggio 2015 la nuova legge elettorale per la sola Camera (il cosidetto Italicum, entrato in vigore ufficialmente il 1° luglio 2016), da cui la Corte ha ieri eliminato il ballottaggio. Ecco i due sistemi che sono oggi in vigore.

Al Senato proporzionale con doppia soglia
Al Senato vige un sistema proporzionale puro, senza premio di maggioranza e senza capilista bloccati. Per accedere alla ripartizione dei seggi, la soglia, su base regionale, è dell’8% per le liste non coalizzate e del 3% per le liste coalizzate (sempre che la la coalizione superi il 20%). È prevista la preferenza unica. Ogni collegio ha ampiezza regionale, anche nelle Regioni più popolose (Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia, ecc) il che rende difficile e onerosa la caccia alle preferenze.

Loading...

Alla Camera proporzionale e premio per chi supera il 40%
Il sistema elettorale emerso dopo la sentenza di ieri della Consulta è anch’esso di tipo proporzionale, ma con un premio alla singola lista che supera il 40% (il bonus di seggi consente di arrivare a quota 340, oltre la maggioranza di 316 seggi). In caso di mancato raggiungimento di questa soglia, si passa al riparto proporzionale dei seggi tra tutti i partiti che hanno superato il 3%. Non solo. Non è prevista la possibilità per le liste di collegarsi in coalizione. Il premio premio può andare perciò solo alla lista.

Una volta stabiliti quanti deputati spettano complessivamente su base nazionale a ciascuna lista, attraverso un complicato algoritmo i seggi vengono attribuiti su 100 collegi plurinominali (a ciascun collegio è assegnato un numero di seggi compreso tra tre e nove). Restano i capilista bloccati, scelti dalle segreterie di partito, nei 100 collegi. Ogni lista è composta perciò da un candidato capolista e da un elenco di candidati; all’elettore è consentito esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso (cd. “doppia preferenza di genere”), tra quelli che non sono capilista: sono quindi proclamati eletti dapprima i capolista, successivamente, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

Solo i capolista possono essere candidati in più collegi (al massimo 10). La Corte costituzionale ha bocciato però la possibilità per il capolista eletto in più collegi di scegliere a sua discrezione il proprio collegio d’elezione (lasciando il posto al primo più votato). Al momento vige il criterio del sorteggio.

L’Italicum prevedeva che, qualora nessuna lista avesse raggiunto la soglia del 40 per cento, si sarebbe svolto un turno di ballottaggio tra le due liste che ottenevano il maggior numero di voti. Sarebbero stati quindi attribuiti 340 seggi alla lista che risultava vincitrice dopo il ballottaggio. Di tale previsione è stata dichiarata l'illeggitimità costituzionale dalla Corte con la sentenza del 25 gennaio 2017.

Riproduzione riservata ©
Loading...

Brand connect

Loading...

Newsletter

Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici e finanziari.

Iscriviti