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Cinghiale sulla strada: nessun risarcimento

22 Novembre 2017 | Autore:
Cinghiale sulla strada: nessun risarcimento

L’Amministrazione non ha una responsabilità oggettiva per l’incidente stradale con l’animale selvatico; l’automobilista deve dimostrare la colpa dell’ente.

Se un cinghiale dovesse attraversare la strada mentre stai passando con l’auto, e a causa di ciò dovessi fare un incidente, sarà più difficile, quasi impossibile, ottenere soddisfazione dall’amministrazione titolare della strada (ad esempio la Regione). Con una recente sentenza [1] la Cassazione ha infatti limitato fortemente le maglie del risarcimento per i danni patiti dall’automobilista in caso di scontro con animali selvatici. L’orientamento si inserisce nel nuovo e più rigoroso indirizzo sposato dalla giurisprudenza ormai da un anno: un indirizzo che lascia poche chance al cittadino. Vediamo dunque perché, in caso di cinghiale sulla strada, ora non spetta più alcun risarcimento.

In generale, ogni volta in cui si verifica un incidente o un qualsiasi altro tipo di danno, per ottenere dal giudice una sentenza che condanni il responsabile al risarcimento non basta dimostrare il fatto in sé, ma anche qual è stata la colpa dell’altra parte, quale il comportamento contrario alla legge e, indirettamente, cosa avrebbe dovuto fare – sempre la controparte – per evitare il danno. Tradotto in tema di investimento di animali, questo significa che l’automobilista che si scontri con un cinghiale, un daino o qualsiasi altra specie selvatica non può limitarsi a dare la prova dell’incidente, del danno che ha subito l’auto e delle lesioni riportate. Certo, le foto che comprovano la presenza del cinghiale in mezzo alla strada, sbucato all’improvviso, sono sicuramente necessarie, così come sono indispensabili i certificati medici che attestano il ricovero al pronto soccorso successivo allo scontro. Ma ciò non basta. Va anche provato il comportamento colposo dell’ente pubblico. E qui viene la parte più difficile. Si potrebbe dire che la Regione ha l’obbligo di recintare le strade per evitare l’intrusione degli animali selvatici, che deve provvedere ad adottare tecniche di capostazione degli animali verso le aree boscose, lontane da strade e agglomerati urbani, ecc.. E invece non è così. Secondo infatti la Cassazione l’ente titolare della strada non ha l’obbligo di recintare o segnalare tutti i tratti boschivi, né deve predisporre l’illuminazione notturna lontano dai centri abitati. Questo significa che dimostrare la colpa dell’amministrazione diventa oltremodo difficile, poiché essa scatta nelle poche ipotesi in cui, ad esempio, manca la segnaletica stradale che avvisa gli automobilisti del possibile attraversamento di cinghiali e altri animali selvatici.

Il principio, in realtà, vale non solo per gli animali selvatici ma anche per quelli randagi, come i cani che gironzolano in città. Sempre la Cassazione, qualche mese fa, ha infatti stabilito il Comune non è automaticamente responsabile per il solo fatto di essere custode del suolo pubblico e, quindi, non è tenuto a “metterlo in sicurezza”. Non si può parlare di una responsabilità oggettiva (quella cioè che scatta a prescindere da qualsiasi colpa) della P.A.. Con la conseguenza – tutt’altro di poco conto – che il danneggiato deve dimostrare, oltre al fatto storico – ossia che l’incidente è stato determinato dalla presenza dell’animale sulla strada – anche la violazione, da parte del Comune, degli obblighi su di esso spettanti. Come ad esempio quello di attivarsi immediatamente a seguito di segnalazioni, da parte dei cittadini, circa la presenza di animali randagi nella zona. Un onere difficilmente raggiungibile.

In altri termini, come avevamo già detto in Incidente per cane randagio: più difficile il risarcimento, l’automobilista deve verificare se il Comune, nei giorni antecedenti all’incidente, ha ricevuto segnalazioni della presenza di animali randagi nella zona e non si è attivato presso la Asl affinché procedesse alla loro cattura. Risultato: non ha diritto al risarcimento l’automobilista che sostiene di aver fatto un incidente a causa di un cane randagio ma non prova che la presenza dell’animale in zona era nota all’ente locale e che questo, ciò nonostante, non è intervenuto.

note

[1] Cass. sent. n. 27543/2017.

[2] Cass. sent. n. 18954/17 del 31.07.2017.

Corte di Cassazione, sez. III Penale, ordinanza 19 luglio – 21 novembre 2017, n. 27543
Presidente Spirito – Relatore Moscarini

Fatti di causa

D.F.G. ricorre avverso la sentenza del Tribunale de L’Aquila che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Regione Abruzzo avverso la sentenza del Giudice di Pace, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lui proposta nei confronti della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti, per i danni riportati dall’autovettura di sua proprietà a seguito di collisione con un cinghiale comparso improvvisamente sulla strada.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 7/14, aveva riconosciuto la responsabilità della Regione Abruzzo, condannandola al risarcimento dei danni quantificati in Euro 4.115.
Il Tribunale de L’Aquila, con sentenza n. 368 del 17/04/2015, riconosciuta la competenza del “foro erariale”, ha ritenuto sussistente la responsabilità della Regione ai sensi dell’art. 5 L. n. 968/1977, in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, anche in caso di delega di funzioni alle Provincie, la Regione è responsabile, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Provincie un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare i danni (Cass., 3, n. 4202 del 21/02/2011, Cass, 3, n. 23095 del 16/11/2010, Cass., 3, n. 8953 del 7/4/2008, Cass., 3, n. 24895 del 25/11/2005; Cass., 3, n. 16008 del 24/10/2003, Cass., 3, n. 13907 del 24/9/2002).
Quanto alla Provincia, il Tribunale ha ritenuto non provata l’esistenza di norme attributive di poteri specifici ed ha rilevato l’esistenza di un giudicato interno sul diniego di legittimazione della Provincia, in conseguenza della mancata formulazione, da parte della stessa di una riserva di appello.
Per quel che riguarda la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 2043 c.c., il Tribunale ha accolto l’appello della Regione in mancanza di prova degli elementi costitutivi dell’illecito, ad iniziare dalla colpa, rispetto alla quale non è stata fornita alcuna prova in punto di vigilanza (quale l’esistenza di fonti incontrollate di richiamo della selvaggina verso la sede stradale; la mancata adozione di tecniche di captazione degli animali verso le aree boscose lontane da strade e da agglomerati urbani). Il giudice si è conformato alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il soggetto, tenuto alla vigilanza sulla fauna selvatica o il gestore o manutentore delle strade, non hanno l’obbligo di provvedere alla recinzione o segnalazione generalizzata dei perimetri boschivi (Cass., 3, n. 7080 del 28/3/2006) né tantomeno l’obbligo di illuminazione notturna di strade lontane dai centri abitati (Cass., n. 5202 del 4/3/2010).
Il giudice di appello ha infine compensato le spese del grado nella misura di 1/3, ponendo il residuo a carico dell’appellato mentre le spese sostenute dalla Provincia, stante la formazione di un giudicato, sono state poste a carico dell’appellante.
Avverso la sentenza impugnata D.F.G. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Regione Abruzzo, difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, si è costituita in giudizio ai fini di un’eventuale discussione ed ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c..
Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 4 bis L.R. Abruzzo 10/03, come modificato dall’art. 33 L.R. 2/13 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Con i primi due motivi il ricorrente censura l’impugnata sentenza nella parte in cui non avrebbe rilevato l’inammissibilità dell’appello dell’amministrazione per avere il primo giudice fatto riferimento ad un “indennizzo” e per non aver rilevato che il danno doveva essere indennizzato secondo il criterio dell’attribuzione del rischio, e non secondo quello della colpa.
Rileva che, essendo presente nella sentenza di primo grado l’autonoma ratio decidendi della natura indennitaria della pretesa, non avendo l’appellante impugnato tale autonoma ratio, il relativo appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo passata in giudicato l’autonoma motivazione non impugnata.
I due motivi sono inammissibili in quanto, secondo la narrazione contenuta nella sentenza impugnata e nel ricorso, l’azione introdotta ha natura strettamente risarcitoria, tendente all’accertamento della responsabilità aquiliana della P.A. e non natura indennitaria come inopinatamente affermato dal giudice di primo grado.
Per quel che riguarda specificamente il primo motivo occorre rilevare che il medesimo non sostiene che il petitum fosse originariamente diretto a scopi indennitari. Neppure può ritenersi che l’Amministrazione non abbia correttamente censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui la stessa faceva riferimento all’obbligo di corrispondere un indennizzo, in quanto la Regione ha censurato la sentenza evidenziando l’insussistenza della responsabilità dell’Amministrazione, con un’espressione omnicomprensiva di qualsiasi titolo di responsabilità. L’appello ha correttamente ricondotto la responsabilità dell’Amministrazione nell’alveo della responsabilità aquiliana con conseguente richiesta applicazione dei relativi principi, con ciò implicitamente criticando la ricostruzione del primo giudice che aveva costruito un’atipica responsabilità da attribuzione del rischio.
Quanto al secondo motivo è inammissibile (anche) per difetto di autosufficienza in quanto il ricorrente si duole del richiamo, operato dal Tribunale, secondo il quale la legge regionale prevedeva un obbligo di corrispondere i contributi per i danni non altrimenti risarcibili. Secondo il ricorrente il Tribunale non avrebbe tratto le conseguenze necessarie da tale riferimento ma egli non riporta né la motivazione di primo grado né la tesi difensiva della parte appellata né la compiuta motivazione della sentenza impugnata, con ciò violando palesemente l’art. 366 n. 6 c.p.c..
Con il terzo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. Violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c..
Critica la sentenza nella parte in cui ha accertato che l’attore non avrebbe neppure allegato gli estremi della colpa dell’Amministrazione; la sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare il fatto decisivo dell’allegazione della colpa dell’Amministrazione da parte del ricorrente, in base al principio di vicinanza della prova e delle regole generali sul riparto dell’onere probatorio.
Il motivo è inammissibile in quanto lo stesso ricorrente si limita a dire che, nell’atto introduttivo del giudizio, l’attore aveva sostenuto la responsabilità dei convenuti per aver omesso di adottare misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi, con un’affermazione meramente tautologica senza alcuna allegazione dei profili di colpa. Allegazione tanto più necessaria quanto più, ai sensi dell’art. 2043 c.c., il danneggiato dalla fauna selvatica è gravato dall’onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente tenuto al controllo della fauna (Cass., 3, n. 24895 del 25 novembre 2005: In tema di responsabilità extracontrattuale, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita dall’art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma soltanto alla stregua dei principi generali sanciti dall’art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova, e perciò richiede l’individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico. Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rinvenuto detto comportamento nella circostanza che nella zona, densamente popolata di animali selvatici, non fosse stato installato alcun avvertimento per segnalare il pericolo, inducendo così l’utente della strada a prestare la massima attenzione, onde procedere con la necessaria prudenza; Cass., 3, n. 7080 del 28/3/2006; Cass., 1, n. 9276 del 24/4/2014) anche attraverso la dimostrazione di aver messo in atto ogni possibile cautela al fine di evitare il danno (Cass. n. 27673 del 21/11/2008).
Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile, con le conseguenze sulle spese e sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.400 (oltre Euro 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.

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1 Commento

  1. Ora si spiega il motivo che porta a rilasciare bocconi avvelenati per i cani e trappole per gli animali selvatici, come d’altronde si osserva da tempo, molto comodo scaricare ogni responsabilità e danno sul singolo cittadino; le corti di cassazione dovrebbero essere completamente riorganizzate, non è possibile che possano affermare tutto e il contrario di tutto.

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